Celebrare un matrimonio o un’unione civile

La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile è garantita ai cittadini dal Regio decreto 16/3/1942, n. 262, dalla Legge 20/052016, n. 76 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3/11/2000, n. 396.

Si svolge in un una data concordata fra i partner e l’Amministrazione comunale, in uno spazio che può essere prenotato indipendentemente dalla residenza dei partner, con tariffe e modalità descritte dal Regolamento comunale e viene celebrata da un ufficiale dello stato civile.

Per il matrimonio civile la prenotazione della cerimonia non può avvenire prima di sei mesi dalla data prescelta, tenendo in considerazione la validità della pubblicazione di matrimonio o del verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile.

RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio consiste nell’affissione nella casa comunale di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Viene fatta a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per consentire, a quanti interessati, le eventuali opposizioni.
E’ inoltre il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l’incarico munita di procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale.
La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l’inesistenza degli impedimenti mediante l’acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede all’affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell’altro sposo, se diverso.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione l’ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.

VALIDITÀ
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l’apposita delega.

 

REQUISITI RICHIESTI
Per poter contrarre matrimonio bisogna non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento stabiliti dalla legge. Sono quindi necessari: la libertà di stato; essere maggiorenni e non interdetti.
Il Tribunale può comunque ammettere al matrimonio il minore che abbia già compiuto i 16 anni con decreto emesso in camera di consiglio.
La donna che sia già stata sposata, non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Sono esclusi dal divieto i casi in cui la sentenza di divorzio sia stata pronunciata in base all¿art.3, numero 2, lettere b) ed f) della L. 1.12.1970 n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche soltanto di uno dei coniugi. Tale divieto temporaneo sussiste per la donna anche in caso di vedovanza. Il Tribunale può comunque autorizzare il matrimonio con proprio decreto.
La legge stabilisce poi altri impedimenti nei casi in cui sussistano tra i coniugi determinati rapporti di parentela, affinità, affiliazione o adozione.

 

DOCUMENTI NECESSARI
La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza per cui si consiglia di prendere accordi con l’Ufficio preventivamente alla richiesta.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.
Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all’atto della richiesta di pubblicazioni:

  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia o altro documento necessario in questo caso;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore di eta’.

NOTE
PER LO STRANIERO che volesse contrarre matrimonio in Italia, essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, oltre ad altra documentazione che l’Ufficiale dello stato civile può richiedere per verificare l’esattezza delle dichiarazioni, il documento fondamentale è il NULLA-OSTA, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del suo paese e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero in quanto celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a.

Può essere rilasciato:

  • dall’autorità Consolare in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il Consolato.
  • dall’autorità del proprio paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all’estero.

In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse e per questo motivo è meglio mettersi in contatto con l’Ufficiale dello stato Civile con largo anticipo sul matrimonio.

Fase istruttoria
Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’Ufficio Stato Civile l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento compilando, ciascuna per la propria parte, l’apposito MODULO a cui dovranno essere allegate copie dei documenti di identità in corso di validità.

I moduli possono essere:

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’Ufficio Stato Civile stabilirà la data della redazione del verbale delle pubblicazioni di matrimonio, previo contatto con gli interessati, in via ordinaria nella giornata del primo Mercoledì disponibile in base alla disponibilità dell’Ufficio.

TEMPI DI RILASCIO
Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nulla-osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione dell’atto di pubblicazione (l’esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi). Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta non può essere rilasciato prima del quarto giorno successivo all’avvenuta esposizione al fine di poter verificare che non sia stata avanzata alcuna opposizione.

INFORMAZIONI

Normativa di riferimento: D.P.R. 3.11.2000 n°396;D.P.R. 28.12.2000 n° 445;CODICE CIVILE artt. 84 e segg.
Ufficio di competenza: Stato Civile

Ultimo aggiornamento

9 Novembre 2021, 12:35